Tale obbligo deriva dall’art. 4 del testo unico dell’edilizia (d.p.r. 380/2001) a seguito della modifica introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 289).
In particolare, per ciascuna unità abitativa di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso a costruire, dovrà essere garantita una produzione energetica da fonti rinnovabili non inferiore a 1 kw.
Per i fabbricati industriali di estensione, non inferiori a 100 metri quadrati, invece, la produzione minima di energia da fonti rinnovabili dovrà essere pari a 5 kw.
Energy Development s.r.l., società del Gruppo Frimm Holding, fornisce l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, offrendo, ai propri clienti, consulenza completa dalla progettazione degli impianti, alla richiesta per i contributi previsti dal conto energia*.
Gli Affiliati Frimm possono ottenere la stessa consulenza per il proprio punto vendita e per i propri clienti rivolgendosi a Energy Development tramite i contatti sottostanti.
Per info e preventivi telefonare allo 06 97279376 o inviare una richiesta a: info@energydevelopment.it
Per maggiori informazioni: www.energydevelopment.it
* decreto 19 febbraio 2007
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