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Patentino per mediatori e agenti

Patentino Agenti ImmobiliariL’obbligo a decorrere dal 12 maggio 2012

Iniziato con l’abolizione del ruolo, il percorso di “rinnovamento” e liberalizzazione della professione di agente di commercio e mediatore ha posizionato l’ultimo tassello normativo. Pubblicato il 13 gennaio 2012, il decreto ministeriale relativo definisce le modalità di iscrizione del registro imprese e REA oltre a regolare il passaggio dal precedente ruolo, soppresso dal d.lgs 59/2010. a decorrere dal 12 maggio 2012 arriva anche l’obbligo del patentino, la tessera professionale di riconoscimento. Per i mediatori già in attività l’iscrizione al nuovo elenco dovrà avvenire entro un anno dall’efficacia delle disposizioni, pena il blocco dell’attività.

Nuove imprese 
Per l’avvio dell’attività, le imprese devono presentare segnalazione certificata di inizio attività all’ufficio del registro imprese della camera di commercio di riferimento, per ogni sede o unità locale in cui si svolge l’attività. Sottoscritto digitalmente, il modello dovrà essere inviato per via telematica.
Ogni agenzia dovrà specificare nella scia i dati di tutti coloro che lavorano per quell’impresa. Per gli agenti dipendenti presso un’agenzia sarà il datore di lavoro ad occuparsene, o chi per lui. Le agenzie dovranno esporre l’organigramma interno con il “mansionario”: chi può fare le trattative, chi tiene la contabilità, chi può far vedere solo l’appartamento e niente altro, ecc.
Titolare (in caso di impresa individuale), legali rappresentanti (nel caso di società) e chiunque svolge attività per conto dell’impresa dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.
Contestualmente a tali dichiarazioni, l’impresa deve presentare le istanze relative agli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro imprese, usando la comunicazione unica.
Ricevute tali dichiarazioni, l’ufficio del registro imprese, assegna la qualifica immediata di agente di affari in mediazione. Contestualmente inizia la procedura relativa al controllo dei requisiti. Nel frattempo la camera di commercio avvia la fase di certificazione delle notizie rea sulla posizione dell’impresa in cui lavora il mediatore come dipendente. Su richiesta dell’interessato, l’ufficio del registro rilascia la tessera personale di riconoscimento a tutela della professionalità e a garanzia dei consumatori.

Imprese già attive
I mediatori già in attività dovranno iscriversi entro 1 anno (12 maggio 2013) nell’apposita sezione del registro imprese, pena il blocco dell’attività.  Un’apposita sezione rivolta ai cosiddetti “dormienti” sarà, invece, attivata per coloro che pur non esercitando vogliono passare dal vecchio ruolo al nuovo elenco per non perdere i requisiti. Per ricominciare a esercitare dovranno provvedere a compilare e inviare la scia.
Gli iscritti al registro saranno soggetti ad una verifica dei requisiti operante almeno una volta ogni quattro anni dalla data di iscrizione per i mediatori, ogni cinque anni per gli agenti di commercio.
In caso di modifiche relative all’impresa o a coloro che svolgono attività per conto dell’impresa dovranno essere comunicate al registro entro 30 giorni dall’evento.

Mediatore occasionale
L’esercizio discontinuo dell’attività è lecito per un periodo non superiore a 60 giorni ed è subordinato all’iscrizione nell’apposita sezione del REA. Fondamentale l’indicazione della data di cessazione dell’attività.
Il decreto ministeriale è attuativo decorsi 120 giorni dalla pubblicazione in G.U. le disposizioni acquistano, quindi, efficacia dal 12 maggio 2012. Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento di vostro interesse.

Testo redatto da FC srl Business Strategy

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