Ci siamo, da oggi c’è l’APE unico, l’Attestato di Prestazione Energetica valido in tutta Italia. L’1 ottobre 2015 entrano infatti in vigore i decreti in materia di efficienza energetica pubblicati lo scorso mese di luglio in Gazzetta Ufficiale. In particolare, i decreti sono 3: il primo definisce modalità di calcolo della prestazione energetica e requisiti minimi di efficienza per le nuove costruzioni e per gli immobili in ristrutturazione; il secondo adegua, a seconda della tipologia dell’opera (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche), gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo; il terzo aggiorna le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE).
Come dicevamo, ora l’APE è valido su tutto il territorio nazionale e offrirà maggiori informazioni sull’efficienza energetica dell’edificio e degli impianti: la metodologia di calcolo è ora omogenea e le regioni avranno due anni per adeguarsi.
Ecco cosa cambia in particolare:
– le classi energetiche passano da 7 a 10, dalla nuova A4 (migliore) alla G (peggiore);
– nell’APE saranno segnalati i consumi energetici per il riscaldamento invernale e per le attività di rinfrescamento estivo, l’emissione di anidride carbonica e l’energia esportata;
– requisiti e competenze del certificatore energetico sono state aggiornati e ora la multa per un Attestato sbagliato andrà da €700 a €4.200
– al proprietario o al costruttore potrà essere comminata una sanzione tra €3.000 e €18.000 per immobili nuovi e/o ristrutturati messi in vendita o in affitto senza APE mentre il direttore dei lavori potrà essere multato da €1.000 a €3.000 se mancherà di presentare l’Attestato al comune di riferimento
– ci sarà un sistema informativo comune in tutta Italia con tutti i dati relativi agli attestati di prestazione energetica, in modo che le regioni potranno attivare i relativi controlli
L’ultima novità è relativa allo schema di annuncio di vendita e locazione che conterrà informazioni uniformi sulla qualità energetica degli edifici: qui dovranno essere riportati anche gli indici di prestazione energetica parziali, come quello per l’involucro, quello globale e la relativa classe energetica .
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