Il ddl Concorrenza prevede infatti uno specifico conto deposito presso i notai proprio a garanzia delle compravendita: questo perché a volte tra il rogito e la trascrizione dell’atto nei pubblici registri passa un tempo sufficientemente lungo per consentire, a venditori particolarmente furbi, di vendere ad un altro acquirente l’immobile di fatto indisponibile. Solo una volta trascritto l’atto infatti, il compratore può dirsi in tutto e per tutto proprietario dell’immobile. Non solo, perché proprio a causa del fatto che nella finestra temporale che intercorre tra rogito e trascrizione l’immobile è nella piena disponibilità del venditore, può capitare che eventuali creditori possano iscrivere ipoteche o avviare pignoramenti. Le ispezioni ipotecarie, infatti, vengono effettuate dal notaio solo in precedenza della data del rogito, per verificare che l’immobile sia, appunto, libero da “gravami pregiudizievoli” e quindi commercializzabile. Dopo il rogito, perciò, l’acquirente è ancora a rischio di sgradite sorprese, anche se solo per pochi giorni.
Importante: la legge non rende obbligatorio il versamento dell’importo della compravendita al notaio; deve essere infatti l’acquirente a richiederlo espressamente. A fronte della richiesta il venditore non si può opporre.
Penso sia una legge inutile che creerà molte complicazioni nelle vendite a catena, senza contare le inutili incombenze per i notai. Il venditore subisce un imposizione che, secondo me, rasenta l‘incostituzionalità dal momento che ne limita la libertà. Esiste già uno strumento di tutela il preliminare trascritto.
Oltre tutto il notaio chiederà una parcella per il deposito. Iltima riflessione: era così cpmplicato trascrivere immediatamente l‘atto, dal momento che già avviene telematicamente, nel tempo (ormai inconcepibile) di 30 giorni?