Addio certificazione: l’Ape è il nuovo attestato energetico di un immobile

L’Ace va in pensione, ecco l’Attestato di prestazione energetica

A soli 18 mesi dal suo ingresso sulla scena immobiliare la Certificazione energetica degli edifici (Ace) va in pensione. Al suo posto arriva l’Ape, Attestato di prestazione energetica, istituito dal Decreto legge 63/2013 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 6 giugno. Per il momento l’Ape è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per quelli ristrutturati in modo sostanziale, ma il governo ha tempo fino ad agosto per introdurre il regolamento attuativo che lo estenda a tutti gli immobili in vendita o in affitto.

L’Italia recepisce in questo modo pienamente la direttiva europea 2010/31/UE, visto che con la precedente legge si era prodotto un quadro normativo quanto mai irregolare, legato alle singole iniziative regionali. Attualmente si va infatti da un estremo all’altro, con regioni come la Lombardia che applicano delle multe a chi non dichiara l’Ace, che contiene la classe, e l’Ipe (Indice di prestazione energetica, corrisponde al consumo espresso in kw/h) negli annunci.

Cosa cambia:

1. Nuove costruzioni e ristrutturazioni
Per tutti gli immobili nuovi e per quelli che sono stati ristrutturati scatta l’obbligo dell’Ape. Nel caso di questi ultimi si mantiene come soglia limite quei lavori che abbiano insistito su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’intero edificio. È il caso dei rifacimenti di pareti esterne, intonaci esterni, tetti o impermeabilizzazioni delle coperture. rientrano sia i lavori di ristrutturazione straordinaria e ordinaria.

2. Annunci immobiliari
Tutti gli annunci di immobili in  vendita e in affitto devono riportare l’Indice di prestazione energetica (Ipe) e la classe energetica corrispondente, nella consueta scala che va da G (la peggiore) ad A+. In fase di contrattazione l’Ape dovrà essere resa nota, mentre andrà poi allegata ai contratti di locazione o agli atti di compravendita.

3. Quanto vale l’Ape
La durata è di 10 anni, sempre che non siano intervenuti nel frattempo lavori di ristrutturazioni che richiedano il rifacimento dell’attestato.

4. Sanzioni
E qui scatta la mazzata, perché le multe per mancata redazione dell’Ape nei casi prima indicati (vendita, locazione, ristrutturazione) possono arrivare anche a 18mila euro, da un minimo di 300 euro. Ecco le sanzioni possibili:
– per il costruttore o il proprietario di un nuovo edificio, o di un edifcio sottoposto a lavori di ristrutturazione, la multa va da 3.000 a 18.000 euro.
– per il proprietario che non provvede a dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari in vendita, la sanzione va da 3000 a 18000 euro.
– nel caso di locazione, invece, la sanzione amministrativa va da 300 euro a 1800 euro.
– in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
– il professionista che redige l’attestato in modo incorretto, senza cioè rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pagherà una multa tra i 700 e i 4200 euro.

5. Decadimento forzoso
Gli edifici o le unità immobiliari che non rispettino il calendario dei controlli obbligatori dell’efficienza energetica degli impianti termici vedranno decadere l’attestato il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto alla scadenza non rispettata.

6. Cosa faccio se ho già l’Ace
Niente panico, sarà valida fino al suo decadimento naturale, a meno che non si facciano dei lavori di ristrutturazione.

7. Quando entra in vigore
Fino a che il governo non emanerà il decreto attuativo tutto resta sospeso. La data massima non può superare i 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (6 giugno) quindi sarà l’ennesimo appuntamento estivo in bilico.

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