Attestato di prestazione energetica: ecco le norme da seguire

Dallo scorso 5 giugno 2013 l’Attestato di certificazione energetica (Ace) è stato sostituito dall’Ape (Attestato di prestazione energetica), conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE.

L’Ape è regolato dal decreto legge 63/2013 che disciplina le nuove modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari. Tutti gli annunci di vendita e di locazione devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente.

Come ricorda Fiaip in una nota apparsa oggi sul suo sito, in caso di vendita o di locazione l’Ape deve essere consegnato, rispettivamente, dal proprietario o dal locatore dell’immobile all’acquirente e al conduttore e ha una validità di dieci anni a partire dal suo rilascio. Esso dev’essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione dell’immobile che modifichi la classe energetica dell’edificio e dell’unità immobiliare.

Il proprietario deve rendere disponibile l’Ape al potenziale acquirente o al nuovo locatario fin dall’avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle stesse (art. 6, comma 2, d.l.n. 63/13). Il documento energetico (Ape) dovrà essere già stato consegnato all’acquirente o al conduttore al momento della stipula dell’eventuale  contratto preliminare/contratto di locazione; non è previsto espressamente alcun obbligo di menzionare una tale circostanza nel contratto preliminare, menzione che, comunque, deve ritenersi estremamente opportuna.

In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o il locatore deve fornire evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e dovrà produrre l’Ape congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori. Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione deve inoltre essere inserita una clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’ape, in ordine all’ attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il decreto legge 63/2013 prevede, inoltre, dure sanzioni amministrative per i proprietari degli immobili che non rispettino l’obbligo di dotazione dell’Ape in caso di vendita (la sanzione va da 3mila a 18mila euro) mentre è prevista una sanzione da 300 a 1800 euro per i locatori che stipulino i nuovi contratti di locazione privi di Ape. Non meno severe le sanzioni per il responsabile dell’annuncio, tenuto a pagare una somma compresa tra 500 e 3000 euro nel caso in cui l’annuncio non contenga l’indice di prestazione energetica e la relativa classe energetica.

In coda alla pagina del sito Fiaip che si aprirà cliccando QUI è possibile leggere e scaricare tutte le leggi e i documenti sull’attestato di prestazione energetica.

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