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APE: l’attestato di prestazione energetica e i meccanismi di controllo dopo il 145/2013

Attestato di prestazione energeticaA qualche mese di distanza dall’approvazione del decreto legge “Destinazione Italia” torniamo a parlare di Ape, vale a dire degli attestati di prestazione energetica, per chiarire alcuni aspetti che proprio il 145/2013 ha definito. In particolar modo ci riferiamo ai meccanismi di controllo, obblighi e sanzioni che gravitano attorno alle corrette procedure che si applicano alla certificazione delle prestazioni energetiche di un immobile.

Con il 145/2013 è stato, ad esempio, cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di prestazione energetica ai contratti di cessione a titolo gratuito di immobili e ai contratti di locazione di singole unità abitative. Anche nei casi in cui resta l’obbligo di allegare la documentazione, non è più previsto l’annullamento del contratto (così come disposto dall’art. 1 comma 7 del D.L. 145/2013) ma viene invece stabilita una multa a carico delle parti. 

Il “Destinazione Italia” ribadisce invece l’obbligo di inserire in alcuni contratti immobiliari una clausola con la quale “l’acquirente o il conduttore dichiarino di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica” relativamente a:
1) contratti di compravendita immobiliare;
2) atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
3) nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione.

GLI OBBLIGHI
Ancor più nello specifico, sono 3 gli obblighi previsti dalla normativa:
1) l’obbligo di “dotazione”, vale a dire la “messa a disposizione” dell’APE, che avviene quando si consegna l’APE all’acquirente o futuro conduttore;
2) l’obbligo “dichiarativo”, che si adempie inserendo una clausola nella quale acquirente o conduttore confermano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’APE sulla prestazione energetica dell’immobile. Tale obbligo viene ricompreso negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione immobiliare se soggetti a registrazione;
3) l’obbligo di “allegazione” di copia dell’attestato al contratto di trasferimento dell’immobile a titolo oneroso e per i contratti di locazione di edifici.

LE SANZIONI
Gli obblighi di dichiarazione e di allegazione sono sanzionabili a norma del D.L. 145/2013 solo con sanzioni amministrative e non – come detto – con la sanzione di nullità contrattuale assoluta. Le parti pertanto saranno responsabili in solido al pagamento:
1) di una sanzione da 3.000 a 18.000 euro, per gli atti di trasferimento a titolo oneroso e per le locazioni di edifici;
2) di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari di durata superiore a tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell’obbligo di dichiarazione, in quanto l’obbligo di allegazione non sussiste);
3) di una sanzione da 500 a 2.000 euro per le locazioni di singole unità immobiliari non eccedenti tre anni (si tratta, quindi, solo della violazione dell’obbligo di dichiarazione, in quanto l’obbligo di allegazione non sussiste).

L’obbligo di “dotazione” (art. 6 comma 2), invece, è tuttora sanzionato dall’art. 15, commi 8-9, del D.Lgs. 192/2005 che prevede:
1) per i contratti di vendita immobiliare, una sanzione non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
2) per i contratti di locazione di edifici o di singole unità abitative, una sanzione non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.
L’accertamento e l’imputazione delle violazioni, così come stabilito dalla norma, sono svolte alla registrazione dell’atto, dall’Agenzia delle Entrate, oppure dalla Guardia di Finanza. 
Tuttavia è impossibile per le Entrate, contestare la violazione “all’atto della registrazione dell’atto”, in quanto la registrazione stessa avviene «al momento della ricezione del file telematico» e nel caso di registrazione delle locazioni con i modelli Siria, Iris e Rli avviene senza che il contribuente debba “caricare” online l’atto e i suoi allegati. È chiaro che risulta impossibile, per i funzionari del Fisco, verificare se la normativa è stata rispettata. 

Per tale motivo è in corso di emanazione lo schema di decreto in materia di semplificazioni fiscali (atto del Governo 99-bis), che prevede che le Entrate debbano trasmettere le informazioni necessarie in via telematica direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico che si occuperà di accertare e contestare le eventuali violazioni. La norma prevede che siano inviati anche i dati dei contratti registrati dal 24 dicembre 2013 a oggi.

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