Certificazione energetica e affitto: ecco come fare

Nei contratti di locazione la certificazione energetica è obbligatoria, ma solo in alcune regioni. Ecco una guida per sapersi orientare

La domanda fatidica è: è obbligatorio presentare l’Attestato di Certificazione Energetica nei contratti di  affitto, o locazione? La risposta è: dipende.
In alcune regioni infatti tra le varie documentazioni di un contratto d’affitto è necessario inserire anche il certificato energetico dell’immobile, mentre altre regioni non hanno l’obbligatorietà nei casi di locazione.

Le regioni in cui è obbligatoria la certificazione energetica nella locazione di un immobile sono: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano.
Se l’immobile che vorrete affittare si trova in una di queste regioni, sappiate che dovrete presentare la certificazione energetica insieme a tutti i documenti per la locazione; non esitate a richiederla se al contrario dovrete prendere una casa in affitto: l’attestato di certificazione energetica è infatti a carico del proprietario dell’immobile in affitto.

Il proprietario dell’immobile deve consegnare alla controparte copia dichiarata conforme all’originale dell’attestato di certificazione energetica, per tutti i contratti “nuovi” o “rinnovati” a decorrere dal 1° luglio 2010, data in cui la certificazione nei contratti di locazione è diventata obbligatoria.
Stessa cosa se il contratto ha subito un rinnovo espresso o tacito con decorrenza da tale data.

Una precisazione: dal primo gennaio 2012 è entrato in vigore l’obbligo dei indicare la classe energetica in tutti gli annunci immobiliari, in tutt’Italia.
Quindi, anche sugli annunci di affitto è obbligatorio indicare la certificazione energetica dell’edificio; ciò anche nelle regioni in cui non è necessario fornire copia del certificato energetico nel contratto d’affitto.

Riassumendo, possiamo concludere che la certificazione energetica è obbligatoria nella locazione quando:
viene stipulato un nuovo contratto di locazione o rinnovare un contratto già esistente per immobili ad uso abitativo;
viene stipulato un nuovo contratto di locazione o rinnovare un  contratto già esistente per immobili ad uso non abitativo;
viene stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza per una durata superiore di 30 giorni complessivi nell’anno;
viene stipulato un contratto di affitto di azienda comprensivo di immobili;
viene stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing) per un immobile.

Al contrario non si ritiene obbligatorio produrre l’attestato di certificazione energetica per l’affitto quando:
viene stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza per un periodo inferiore a 30 giorni all’anno;
viene stipulato un contratto di locazione ad uso abitativo per immobili di proprietà pubblica (esempio ALER);
viene concesso un edificio in comodato d’uso gratuito e/o usufrutto;
l’immobile in affitto si trova in una delle regioni non elencate sopra.

Affitto di unità immobiliari
La normativa che definisce quando dotare l’unità immobiliare dell’ACE prima di un affitto è stata modificata con il D.Lgs 28/11 (cosiddetto Decreto Rinnovabili). Attualmente, in caso di affitto l’ACE va consegnato al conduttore solo se l’immobile è già dotato di ACE (o avrebbe dovuto esserlo).

I casi in cui un proprietario deve consegnare l’ACE al conduttore sono i seguenti:
Immobili costruiti (vale il titolo abilitativo) dopo Ottobre 2005;
Immobili oggetti di trasferimento a titolo oneroso con atto effettuato dopo il 1 Luglio 2009 (dopo il 1 Luglio 2007 per gli immobili con superficie utile maggiore di 1000 mq);
Immobili per cui sono stati richiesti incentivi o agevolazioni dopo il 1 Luglio 2007;
Immobili pubblici i cui contratti di gestione degli impianti di climatizzazione o termici siano stati rinnovati o stipulati dopo il 1 Luglio 2007;
Immobili costruiti, ristrutturati radicalmente o demoliti e ricostruiti dopo Ottobre 2005

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